I permessi per lutto fanno parte di quei permessi retribuiti per motivi personali: questi legittimano il dipendente ad assentarsi dal lavoro per alcuni giorni, in caso di morte di un parente, senza perdere la retribuzione in alcuna misura.
Permessi lutto familiare: cosa dice la legge
La normativa si esprime sui permessi per lutto familiare con l’articolo 4 della legge dell’8 marzo 2000, la quale consente al lavoratore di poter usufruire di alcuni giorni a decorrere dal lutto del parente: in questo modo il soggetto avrà modo di poter partecipare ai funerali, anche se si terranno in un’altra città, e di elaborare il dolore provocato dalla perdita del compianto.
La legge garantisce al dipendente che lavora sia nel pubblico sia nel privato tre giorni di permessi annuali, alle seguenti condizioni:
- Il permesso deve essere utilizzato entro sette giorni dal decesso del proprio caro;
- I giorni di permesso non sono cumulativi: se il lavoratore ha già usufruito dei tre giorni di permesso per lutto e nell’arco dell’anno perde un altro familiare, non può richiedere altri tre giorni di permesso.
Permessi per lutto familiare: grado di parentela consentito
I permessi per lutto familiare possono essere richiesti nel momento in cui si perde un familiare che rientri nel grado di parentela stabilito dalla legge. Nella fattispecie, i parenti devono appartenere entro il secondo grado di parentela. I permessi per lutto familiare riguardano anche coniugi o conviventi: nel primo caso non sono necessarie documentazioni particolari, nel secondo caso bisogna presentare una certificazione anagrafica.
Permessi per lutto: cosa fare
Ma cosa bisogna fare per richiedere i permessi per lutto? Per prima cosa il dipendente deve comunicare all’azienda il verificarsi della circostanza e i giorni di permesso di cui intende usufruire (massimo tre). Inoltre, deve presentare una certificazione idonea, come il certificato di morte del comune di residenza del compianto.
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